società finanziarie e non, contenuto dell’oggetto sociale


 

Trib. Milano, giur. edittale

 

I controlli effettuati in sede di omologazione hanno messo in evidenza un certo disorientamento degli operatori nella formulazione dell'oggetto sociale, determinato dal radicale intervento operato dal legislatore col nuovo testo unico del credito (D.Lgs. 0109.1993, n. 385).

 

Si ritiene quindi opportuno sintetizzare l'orientamento del Tribunale, anche a chiarimento delle ultime massime, emesse nel settembre 1994.

 

L'attività finanziaria (richiamata nell'art. 106, D.Lgs. 0109.1993, n. 385 e indicata in dettaglio nel D.M. 06.07.1994) può essere svolta nei confronti del pubblico soltanto dagli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.

 

Tutte le altre società possono svolgere attività finanziaria ma non nei confronti del pubblico, e ciò sia che questa attività venga indicata nell'oggetto sociale come esclusiva oppure come prevalente o non prevalente.

 

Il riferimento ad attività esclusiva o prevalente per le società prive dei requisiti di cui agli artt. 106 e 107, D.Lgs. 0109.1993, n. 385, rileva infatti solo in relazione alla possibilità di iscrizione nella sezione speciale dell'elenco generale di cui all'art. 113, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.

 

In assenza di espressi divieti di legge, si reputa che tali società possano costituirsi o procedere anche in forma di società di persone, nonostante il richiamo all'omologazione contenuto nell'art. 2, D.M. 06.07.1994, emesso in attuazione degli artt. 106, 113 e 155, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385

 

I maggiori problemi sorgono nei casi in cui l'attività finanziaria viene inserita nell'oggetto sociale con clausole, più o meno espresse, che indicano la sua strumentalità rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale stesso.

 

Per evitare equivoci e per impedire l'introduzione surrettizia di attività vietata, viene reputato illegittimo il riferimento, anche solo strumentale, all'esercizio dell'attività finanziaria rivolta nei confronti dei terzi, e quindi del pubblico.

 

Si rileva che questa limitazione non è di ostacolo al rilascio di garanzie a favore di persone che vengono in contatto con la società, perchè simili attività devono essere considerate meramente esecutive del mandato conferito agli amministratori di gestire al meglio l'attività sociale.